Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente firmato e pubblicato un decreto direttoriale che adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali. Questo documento, molto atteso a livello nazionale dalle Regioni, dagli operatori e dai cittadini, riflette la crescente sensibilità nei confronti di questo tema cruciale.
Le linee di indirizzo sono il risultato di un importante lavoro svolto dal Coordinamento Emissioni presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che coinvolge tutte le autorità competenti in materia. L'obiettivo principale di queste linee guida è fornire strumenti condivisi per valutare le emissioni odorigene, superando così l'attuale contesto caratterizzato da iniziative territoriali spesso non omogenee.
Le linee di indirizzo offrono un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti per le autorizzazioni ambientali e per lo sviluppo futuro della normativa regionale e statale.
In particolare, le linee di indirizzo riguardano i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, che disciplina le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività in modo generale.
Le linee di indirizzo si applicano direttamente agli stabilimenti soggetti alla parte quinta del Dlgs 152/2006, che richiedono un'autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga. Inoltre, vengono utilizzate come criterio di tutela durante l'istruttoria autorizzativa per le installazioni soggette all'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Le linee di indirizzo sono applicabili anche nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni viene inclusa nelle AUA o in altre autorizzazioni uniche, come quelle relative ai rifiuti o alle fonti rinnovabili, nonché per gli impianti in cui sono attivate le procedure semplificate di autorizzazione in materia di rifiuti.
Le regioni mantengono la facoltà di individuare ulteriori attività, ma le linee di indirizzo forniscono un primo elenco di riferimento di impianti e attività con potenziale impatto odorigeno che devono tener conto delle emissioni odorigene nelle domande autorizzative. Inoltre, identificano una serie di procedure istruttorie da applicare a diverse situazioni, in base alla presenza di impianti e attività nell'elenco di riferimento o in ulteriori categorie generali definite dalle autorità regionali.
Nel contesto dell'iter autorizzativo, le linee di indirizzo prevedono che l'adempimento da parte dei gestori possa essere modulato, a discrezione delle autorità regionali, utilizzando una procedura estesa o semplificata di istruttoria nelle fasi in cui è più fattibile ed efficace intervenire sulle emissioni odorigene.
È stata introdotta anche una specifica disciplina per gli impianti che, durante il loro esercizio, presentano situazioni di crisi segnalate attraverso segnalazioni o sopralluoghi. In tali casi, è prevista una procedura istruttoria speciale che coinvolge anche gli enti locali, territoriali, le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria. Questa procedura valuta la necessità di attivare la revisione o l'aggiornamento dell'autorizzazione e stabilisce i tempi per l'adeguamento successivo da parte del gestore.
È importante sottolineare che le regioni mantengono l'autonomia di attuare le linee di indirizzo attraverso le forme e gli strumenti più opportuni al fine di garantire il livello adeguato di tutela ambientale.
Gli allegati alle linee di indirizzo contengono regole tecniche per la preparazione delle domande autorizzative, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo. Questi allegati forniscono un supporto tecnico e pratico per garantire una corretta gestione delle emissioni odorigene da parte degli impianti industriali.L'adozione di queste linee di indirizzo rappresenta un passo importante verso una gestione più efficace delle emissioni odorigene da impianti industriali in tutto il paese. La loro attuazione consentirà di promuovere una maggiore coerenza e uniformità nelle politiche e nelle procedure adottate dalle autorità competenti, garantendo una tutela ambientale più efficace e un miglioramento complessivo della qualità dell'aria per i cittadini.
Si riporta di seguito il decreto direttoriale di approvazione degli "Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" con i relativi allegati


Commenti
Posta un commento